Atti della Fondazione
Statuto della Fondazione Fossano Musica
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Articolo 1
Denominazione e natura
- La Fondazione Fossano Musica di Fossano, di seguito denominata anche Fondazione, è persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale. E’ regolata dalle Leggi vigenti in materia e dal presente Statuto.
- La Fondazione nasce su iniziativa del Comune di Fossano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.
- Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal combinato disposto degli artt. 14 e segg. e art. 1332 del Codice Civile.
Articolo 2
Sede e durata
- La Fondazione ha sede legale in Fossano, via Bava San Paolo n.48 ed ha durata illimitata.
- Potrà costituire sedi secondarie su tutto il territorio nazionale.
Articolo 3
Scopi
- La Fondazione, che non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, persegue secondo gli indirizzi dettati dai Fondatori la promozione e diffusione dell’arte e della cultura nelle loro diverse forme ed espressioni, con particolare riguardo alla musica, e ciò esclusivamente per finalità di educazione, istruzione e ricerca scientifica.
- La Fondazione persegue i seguenti scopi principali:
- promuovere e diffondere la musica, nelle sue varie espressioni;
- gestire la scuola di musica;
- collaborare con le istituzioni scolastiche per l’integrazione dell’insegnamento della musica;
- favorire ed incrementare l’istruzione musicale della collettività;
- favorire e diffondere la conoscenza di tale disciplina;
- organizzare eventi e manifestazioni musicali e culturali;
- promuovere la ricerca in campo musicale;
- promuovere l’attività di laboratorio per strumenti musicali, finalizzata alla manutenzione e riparazione degli stessi;
- promuovere l’attività editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo;
- instaurare rapporti di collaborazione con enti musicali, teatrali e culturali, anche stipulando convenzioni con enti pubblici e privati.
Articolo 4
Attività strumentali, accessorie e connesse
- Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento in gestione di parte delle attività;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima. La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- erogare contributi, premi e borse di studio a persone fisiche o giuridiche per attività organizzate o co-organizzate dalla Fondazione;
- promuovere ed organizzare anche a livello nazionale e internazionale spettacoli, manifestazioni, convegni, incontri, mostre od altri eventi tipici procedendo alla pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e degli enti pubblici di riferimento;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 5
Patrimonio
- Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è inizialmente costituito dal fondo di dotazione.
- Il patrimonio si incrementa per effetto di:
- apporti dei Fondatori al Fondo di dotazione, come previsto dal successivo art.8;
- liberalità od apporti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo pervenuti ed esplicitamente destinati dal donatore ad accrescimento del patrimonio;
- eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.
Articolo 6
Fondo di gestione
- Il Fondo di gestione si alimenta per effetto di:
- eccedenze di bilancio non destinate ad incrementare il patrimonio;
- liberalità od apporti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo pervenuti, non destinati dal donatore ad accrescimento del patrimonio.
Articolo 7
Componenti della Fondazione
- I componenti della Fondazione sono suddivisi in:
Articolo 8
Fondatori
- I Fondatori sono il Comune di Fossano e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, in considerazione dell’impegno profuso sin dalla fase di costituzione della Fondazione.
- Possono ottenere la qualifica di Fondatori gli enti e le persone giuridiche, pubbliche o private, che accettano le regole statutarie, condividono le finalità e gli scopi della Fondazione e contribuiscono al Fondo di dotazione con una quota non inferiore ad €. 8.000,00.
- I Fondatori versano annualmente il contributo determinato in sede di approvazione del bilancio preventivo, in proporzione alla propria partecipazione al Fondo di dotazione.
Articolo 9
Sostenitori
- I Sostenitori sono le persone fisiche o gli enti e le persone giuridiche, pubbliche o private, che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono agli scopi della stessa con un contributo (annuale o pluriennale), nella misura minima di €. 1.000,00 con le modalità determinate dall’Assemblea dei Fondatori.
- La qualifica di Sostenitore comporta l’accettazione dello Statuto e la condivisione delle finalità e degli scopi della Fondazione.
Articolo 10
Esclusione e recesso dei Sostenitori
- L’Assemblea dei Fondatori decide l’esclusione dei Sostenitori per i seguenti motivi:
- grave o reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente statuto;
- morosità;
- condotta incompatibile con l’attività istituzionale svolta dalla Fondazione e con il dovere di collaborazione con gli organi e le componenti della Fondazione.
In caso di Enti e/o persone giuridiche, la stessa ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- apertura di procedure concorsuali.
- I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Articolo 11
Organi
- Sono organi della Fondazione:
- L’Assemblea dei Fondatori
- Il Comitato dei Sostenitori
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori
Articolo 12
Assemblea dei Fondatori
- Sono di esclusiva competenza dell’Assemblea dei Fondatori le decisioni in materia di:
- modifiche statutarie;
- ratifica, secondo le modalità previste dall’art. 16 c. 1, e revoca, per gravi violazioni di Legge o di Statuto, del Presidente della Fondazione;
- ratifica, secondo le modalità previste dall’art. 16 c. 1, e revoca, per gravi violazioni di Legge o di Statuto, dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca, per gravi violazioni di Legge o di Statuto, del Collegio dei Revisori, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, ove consentito dalla normativa vigente, nonché le modalità di erogazione;
- esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei Revisori;
- approvazione del bilancio consuntivo;
- approvazione del bilancio preventivo, relativo agli obiettivi, alle linee di operatività, di intervento e risorse economiche (entrate/uscite) per l'esercizio successivo, con determinazione del contributo annuo previsto per i Fondatori;
- definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
- ingresso di nuovi Fondatori secondo la modalità prevista dall’art. 8 comma 2;
- scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art.26, fermo restando la successiva approvazione da parte dell’Autorità che esercita il controllo.
Articolo 13
Adunanze e deliberazioni dell’Assemblea dei Fondatori
- L’Assemblea dei Fondatori che è costituita dal Presidente e da un rappresentante per ogni socio fondatore, è convocata dal Presidente della Fondazione, anche su richiesta di un Fondatore, ogniqualvolta si renda necessario e di regola almeno due volte l’anno entro il mese di gennaio per l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente e entro il mese di giugno per l’approvazione del bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo.
- La convocazione viene effettuata mediante avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare, spedito al domicilio dei singoli Fondatori a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima.
- La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione coincide con la carica di Presidente dell’Assemblea dei Fondatori; il Presidente non ha diritto di voto nell’Assemblea e, nell’ambito di essa, è solo titolare dei poteri strumentali necessari per lo svolgimento dell’attività dell’Organo.
- Alle riunioni dell’Assemblea partecipano, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il Presidente del Comitato dei Sostenitori ed i componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Il verbale della seduta è redatto da un segretario individuato dall’Assemblea. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
- Alle riunioni dell’Assemblea possono assistere, su invito della stessa, soggetti esterni in grado di fornire elementi di valutazione utili ai fini della determinazione degli orientamenti della Fondazione.
- L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Fondatori e comunque dei rappresentanti del Comune di Fossano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; è comunque richiesto il voto favorevole dei rappresentanti del Comune di Fossano e della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano relativamente alle decisioni di cui ai punti 1), 6), 7), 8), 9), 10) dell’ articolo 12
- Ciascun Fondatore potrà esprimere in sede di Assemblea un numero di voti in proporzione al capitale versato al Fondo di Dotazione.
- Qualora l’apporto dei soci fondatori diversi dal Comune e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, dovesse raggiungere l’importo di €. 16.000,00, gli stessi designereranno un loro rappresentante che parteciperà con funzione consultiva alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 14
Comitato dei Sostenitori
- Il Comitato dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, sui programmi e gli obiettivi che la Fondazione persegue, con riferimento a quanto già definito ovvero da individuarsi.
- Sono chiamati a partecipare al Comitato tutte le persone fisiche, gli enti ed i soggetti giuridici pubblici o privati che, individualmente o congiuntamente, finanziano le attività della Fondazione con la modalità prevista dall’art. 9 comma 1. L’Assemblea dei Fondatori può istituire più tipologie di Sostenitori. In caso di partecipazione congiunta i Sostenitori devono indicare il nominativo del proprio rappresentante.
- Il Comitato è chiamato ad eleggere il Presidente tra i suoi componenti, la cui durata in carica è la stessa del Consiglio di Amministrazione in carica al momento dell’elezione.
- Quando il contributo al fondo di gestione da parte dei sostenitori raggiunga la somma annua di €. 20.000,00, il Presidente del Comitato, partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 15
Adunanze e deliberazioni del Comitato dei Sostenitori
- Il Comitato dei Sostenitori è convocato dal proprio Presidente, anche su richiesta di un Sostenitore, ogni qualvolta si renda necessario e di regola almeno due volte l’anno entro il mese di febbraio per la presa visione del bilancio consuntivo relativo all’esercizio precedente e entro il mese di luglio per la presa visione del bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo.
- La convocazione viene effettuata mediante avviso contenente l’elenco degli argomenti da trattare, spedito al domicilio dei singoli Componenti a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima.
- Il verbale della seduta è redatto da un segretario individuato dal Comitato, che lo sottoscrive insieme al Presidente.
- Alle riunioni del Comitato possono assistere, su invito dello stesso, soggetti esterni in grado di fornire elementi di valutazione utili ai fini della determinazione degli orientamenti della Fondazione.
- Il Comitato è validamente costituito indipendentemente dal numero dei presenti.
- Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Articolo 16
Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell’art. 6 della L. 30 luglio 2010 n.122, è composto dal Presidente, designato dal Comune di Fossano, e da quattro membri nominati dall’Assemblea dei Fondatori, determinati come segue:
- n.2 designati dal Comune di Fossano
- n.2 designati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano
- La durata del mandato degli Amministratori è di cinque esercizi. Gli Amministratori possono essere riconfermati.
- Alla scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
- Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Amministratori, il Presidente convoca l’Assemblea dei Fondatori per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.
- Il mandato degli Amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio.
- Alle riunioni partecipano senza diritto di voto i rappresentanti di cui al comma 10 dell’art.13 ed al comma 4 dell’art.14.
Articolo 17
Competenze del Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla Legge o dal presente Statuto.
- In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
- la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dall’Assemblea dei Fondatori;
- la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo;
- la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all’organico ed al trattamento del personale e dei consulenti;
- l’assunzione del personale dipendente ed il conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione;
- la nomina di un Direttore e/o di Coordinatori di Dipartimento e la determinazione dei relativi compensi, con attribuzione delle specifiche mansioni.
- Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta all’Assemblea dei Fondatori in tutte le materie attinenti al funzionamento e all’attività della Fondazione e in particolare relativamente a:
- modifiche statutarie;
- approvazione e modifica dei regolamenti interni;
- linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti.
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore, ai Coordinatori di Dipartimento o a Dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.
- I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio in merito all’assolvimento del mandato.
Articolo 18
Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di carica o, in subordine, di età.
- Esso si riunisce di norma ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori.
- Gli avvisi di convocazione, contenenti l’elenco degli argomenti da trattare, devono essere inviati, a mezzo lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, al domicilio dei singoli componenti e del Revisore; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o telefax o telematica, senza rispetto del predetto termine.
- Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
- Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano di carica o, in subordine, di età.
- Alle riunioni possono intervenire anche il Direttore ed i Coordinatori di Dipartimento. Il verbale della seduta é redatto da un segretario individuato dal Consiglio che lo sottoscrive insieme al Presidente.
- Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi gli astenuti.
- Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono assistere, su invito dello stesso Consiglio, soggetti esterni in grado di fornire elementi di valutazione utili sugli argomenti all’ordine del giorno.
Articolo 19
Presidente
- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- La durata della carica del Presidente è pari alla durata della carica del Consiglio di Amministrazione; alla scadenza del mandato resta in carica fino alla nomina del successore.
- Il Presidente:
- convoca e presiede l’Assemblea dei Fondatori ed il Consiglio di Amministrazione;
- assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, dandone comunicazione allo stesso nella prima riunione;
- svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza dell’Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull’esecuzione delle relative deliberazioni e sull’andamento generale della Fondazione.
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Componente il Consiglio di Amministrazione più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
- Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti la rappresentanza della Fondazione e la firma sociale a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore, ai Coordinatori di Dipartimento, ovvero a Dipendenti.
- Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell' assenza o dell' impedimento del Presidente.
- Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione può altresì delegare, in via continuativa ed anche per categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione a componenti l’Organo stesso, al Direttore, ai Coordinatori di Dipartimento, a Dipendenti o a terzi per singoli atti.
Articolo 20
Collegio dei Revisori
- Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei Fondatori ed è composto da tre componenti, di cui due indicati dal Comune di Fossano e uno, il Presidente, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano. Il Presidente deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.
- La durata della carica è di cinque esercizi, con possibilità di conferma.
- Alla scadenza del mandato il Collegio resta in carica fino alla ricostituzione dell’organo.
- Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Revisori, il Presidente convoca l’Assemblea dei Fondatori per la ricostituzione del Collegio.
- Il mandato dei Revisori nominati in sostituzione scade con quello del Collegio.
- Il Collegio dei Revisori opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403 - 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.
- I Revisori devono assistere alle riunioni dell’Assemblea dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.
- Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio dei Revisori devono essere trascritti in apposito registro.
Articolo 21
Conflitto di interessi
- I componenti di organi della Fondazione, nel caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per incarichi ricoperti, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all’Organo di appartenenza e astenersi dal partecipare alle deliberazioni stesse.
Articolo 22
Indennità e compensi
- Le cariche di Presidente e di Amministratore sono prestate a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute per l’espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di erogazione di tali rimborsi viene stabilito dall’Assemblea dei Fondatori.
- Il compenso del Collegio dei Revisori, ove consentito dalle norme vigenti, è deliberato dall’Assemblea dei Fondatori.
Articolo 23
Libri e scritture contabili
- La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.
- La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
- Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.
Articolo 24
Bilancio preventivo e consuntivo
- L’esercizio ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre di ogni anno.
- Entro il mese di marzo di ogni anno l’Assemblea dei Fondatori approva il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo.
- Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo, che viene consegnato al Collegio dei Revisori. Successivamente viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Fondatori entro il mese di gennaio e consegnato al Comitato dei Sostenitori.
- Il bilancio viene redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell’attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
- Il bilancio è depositato presso la sede della Fondazione e viene pubblicato sul sito internet della Fondazione a disposizione di chiunque desideri consultarlo.
Articolo 25
Destinazione del reddito
- La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai Fondatori, ai Sostenitori, ai Consulenti, agli Amministratori ed ai Dipendenti, con esclusione delle spettanze derivanti da contratti di dipendenza e/o consulenza.
Art. 26
Scioglimento
- In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell’Assemblea dei Fondatori, ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.
- I beni affidati in concessione d’uso della Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
Articolo 27
Pubblicità dello Statuto
- Il presente Statuto è depositato presso la Sede Sociale della Fondazione ed è a disposizione di chiunque ne faccia richiesta di visione o intenda ritirarne copia. Verrà inoltre pubblicato sul sito internet della Fondazione.
Articolo 28
Norme transitorie e finali
- Per tutto quanto non specificato si applicano le norme di legge.
- Il primo esercizio si chiude il 30 settembre 2012.
- Il primo mandato del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori terminerà con l’approvazione del bilancio chiuso il 30 settembre 2013.
Regolamento
Regolamento per lo svolgimento dell'attività della Fondazione Fossano Musica. Contiene anche il modulo per la presentazione della domanda di collaborazione per aspiranti insegnanti ed educatori nella formazione musicale
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LEGGE 4 AGOSTO 2017 n. 124 - ART. 1 - COMMA 125
NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Elenco delle entrate derivanti da fondi erogati dalla Pubblica Amministrazione.
Transparenza
Anno 2019
Comune di Fossano
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Comune di Bra
Scarica il documento (pdf, 222 KB)
Comune di Ceva
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Regione Piemonte
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Anno 2018
Comune di Fossano
Scarica il documento (pdf, 229 KB)
Comune di Bra
Scarica il documento (pdf, 229 KB)
Comune di Ceva
Scarica il documento (pdf, 226 KB)
Regione Piemonte
Scarica il documento (pdf, 227 KB)
Finpiemonte SpA
Scarica il documento (pdf, 224 KB)
Anno 2017
Bilancio Complessivo PA
Scarica il documento (pdf, 90 KB)
Comune di Ceva
Scarica il documento (pdf, 79 KB)
Altri documenti
Protocollo di intenti
tra il Comune di Fossano e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano per la costituzione della Fondazione Fossano Musica, Novembre 2010
Scarica il documento (pdf, 78 KB)
Protocollo di intesa
tra la Città di Fossano e la Fondazione Fossano Musica per l'attuazione dei servizi legati alla diffusione dell'attività musicale e delle varie forme d'arte, Settembre 2010
Scarica il documento (pdf, 142 KB)
Atto costitutivo
tra la Città di Fossano e la Fondazione Fossano Musica per costituzione della Fondazione di partecipazione “Fondazione Fossano Musica”, Luglio 2011
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Riconoscimento giuridico
della Fondazione Fossano Musica, Dicembre 2011
Scarica il documento (pdf, 192 KB)